“ PROGETTO LIBRI CANONICI “

Il presente progetto si prefigge l’adozione di strumenti alternativi atti a permettere la fruibilità delle informazioni contenute nei libri  anche in assenza dei libri stessi, togliendoli alla consultazione diretta al fine di salvaguardarne l'integrità fisica.

Premessa

L’A.R.S.A.S. ha fatto propria l’esigenza espressa dalla Direzione dell’Archivio Diocesano di garantire la conservazione dei registri canonici della popolazione di tutte le parrocchie della Diocesi di Vicenza e cioè: i Registri dei Morti, i Registri dei Battesimi e i Registri dei Matrimoni. Ed è in questa prospettiva che l’A.R.S.A.S., in ottemperanza alle proprie finalità statutarie, d’accordo con la Diocesi medesima e previo nulla-osta della stessa, nel rispetto delle normative civili ed ecclesiastiche vigenti, tutelando il diritto di proprietà, intende proporre alle parrocchie la realizzazione del “Progetto Libri Canonici” in concomitanza col censimento di tutti gli archivi parrocchiali della Diocesi in occasione della Visita Pastorale di S.E. il Vescovo.

Ciò risponde altresì a quanto già ha disposto la S. Sede con la Lettera Circolare“La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici” del 1997 nella quale, tra l’altro, ribadisce: “La conservazione è un’esigenza di giustizia che noi, oggi, dobbiamo a coloro di cui siamo gli eredi. Il disinteresse è un’offesa ai nostri antenati e alla loro memoria. È pertanto doveroso che i Vescovi diocesani osservino le disposizioni canoniche al riguardo”.

Sulla stessa linea si pone il “Regolamento degli archivi ecclesiastici” del 5 novembre 1997, schema-tipo proposto dalla CEI ai singoli vescovi, il quale all’art. 27 stabilisce:

§1. In ogni diocesi si crei un archivio di microfilm o di dischi ottici per integrare la documentazione esistente con fonti di altri archivi che riguardano i luoghi, gli enti e le persone alle quali l'archivio stesso è interessato.

§ 2. In questa sezione possono essere raccolti anche i microfilm o i dischi ottici relativi ai fondi principali dell'archivio, che potranno essere utilizzati per evitare che il continuo uso dei documenti porti al loro deterioramento, per la loro ricostruzione in caso di distruzione degli originali e per facilitare la ricerca e la riproduzione.

Infine l’Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della CEI del 18 aprile 2000, all’art. 4, illustra gli interventi di collaborazione tra le due autorità per assicurare la conservazione e la consultazione degli archivi ecclesiastici, impegnandosi ad adottare iniziative idonee ad accelerare e coordinare i programmi di inventariazione. All’art. 1 §4 si arriva persino a dire che, per agevolarne la conservazione e la consultazione, gli archivi parrocchiali di interesse storico vengano depositati, quando necessario, presso l’Archivio storico della diocesi competente per territorio.

In tale contesto, si comprende quanto il progetto dell’A.R.S.A.S. sia provvidenziale ed urgente nella nostra Diocesi, a causa della precarietà in cui si trova la maggioranza degli archivi parrocchiali, in seguito all’invecchiamento naturale determinato dal tempo da una parte e ai danni procurati da consultazioni non corrette dall’altra.

Infatti negli ultimi anni la richiesta di consultazione dei registri è notevolmente aumentata per il sempre più diffuso desiderio di conoscere le radici della propria comunità e della propria famiglia, e per le richieste provenienti da discendenti di nostri conterranei emigrati all’estero, desiderosi di provare le proprie origini per ottenere la cittadinanza italiana. La conseguente continua manipolazione di questi registri può arrecare ulteriori gravi danni ai registri stessi oltre a quelli già subiti nei tempi passati. Di qui la necessità di preservarli da ulteriori danni, evitando la loro consultazione diretta e, nello stesso tempo, consentendone la consultazione tramite CD ROM e personal computer.

 

Obbiettivi del “ Progetto Libri Canonici

Il progetto, secondo quanto indicato in premessa, prevede di raggiungere i seguenti obiettivi in cinque distinte fasi operative:

1)– L’inventariazione dei registri della sezione anagrafica di tutte le parrocchie della Diocesi, come da convenzione sottoscritta il 15 Novembre 2007 tra la Curia di Vicenza e l’A.R.S.A.S. Si tratta anzitutto dei libri dei battesimi, dei matrimoni e dei morti tenuti da ciascuna parrocchia a partire dal Concilio di Trento, resi obbligatori dal decreto “Tametsi” della XXIV sessione conciliare. Oggi è il can. 535 §1 del Codice di Diritto Canonico che sancisce la regolare tenuta di questi registri. Di per sé i registri dei morti non furono resi obbligatori dal Concilio di Trento, ma si ritrovarono presto negli archivi parrocchiali. Inoltre sono stati compilati i libri dei cresimati, imposti dalla Costituzione apostolica “Maxima vigilantia” di papa Benedetto XIII nel 1724 e resi ancora una volta obbligatori dall’Istruzione della CEI del 1° aprile 1992. I registri delle Prime Comunioni sono solo raccomandati dall’Istruzione della CEI, mentre a livello diocesano fu il vescovo mons. Ferdinando Rodolfi ad esigerli con le Norme del 23 luglio1935. Gli sponsali, libri che segnano le promesse di matrimonio da parte dei fidanzati, furono fissati nella forma dal Codice di Diritto Canonico del 1917, a conferma di una norma data da papa Pio X. Il nuovo Codice lascia la regolamentazione alle Conferenze episcopali nazionali; la CEI, con delibera 23 dicembre 1983, ha deciso di non emanare disposizioni in materia. Infine si trovano i registri di Stati d’anime, resi obbligatori dalla Costituzione “Maxima vigilantia” e raccomandati dall’Istruzione del 1992.

2)– L’identificazione dell’elenco dei libri che dovranno essere restaurati. Una volta compiuta l’inventariazione di ciascuno e tutti i registri anagrafici, segnando lacune ed ammanchi, è quanto mai necessario individuare i pezzi malconci bisognosi di interventi di restauro, a partire da quelli più urgenti. Naturalmente tale operazione non può essere lasciata alla sola buona volontà dei parroci o dei responsabili da loro nominati. Bisogna rispettare con scrupolo le disposizioni civili e canoniche in materia, interpellando in primo luogo la direzione dell’Archivio diocesano, come prescrive l’Orientamento della CEI “I beni culturali della Chiesa in Italia” del 9 dicembre 1992, che al n. 66 recita così: “Nell’ambito di ogni diocesi gli archivi parrocchiali fanno riferimento all’archivio diocesano, al quale sono riservati compiti di coordinamento e di consulenza tecnica e scientifica. Ogni intervento per quanto riguarda l’ordinamento, il restauro dei documenti ed eventuali iniziative di valorizzazione degli archivi parrocchiali e di altri enti ecclesiastici, dovrà essere studiato dalla direzione dell’archivio diocesano e autorizzato dall’ordinario e, per quanto di competenza, dalla soprintendenza archivistica “.

3)- La digitalizzazione[1] di tutti i registri, di cui al punto 1, antecedenti al 1929, anno del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, intendendo tale documentazione di carattere storico, in forza dell’art. 8 §1 del “Regolamento degli archivi ecclesiastici” del 5 novembre 1997, schema-tipo proposto dalla CEI ai singoli vescovi: “Il deposito dell’archivio storico costituisce la fase finale della vita di un atto. In linea di principio un atto entra a far parte dell’archivio storico quando ha esaurito la sua funzione specifica e ha superato il limite convenzionale alla consultabilità (70 anni). Trattandosi però di dati personali, si deve rispettare il “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici”, pubblicato dal Garante il 14 marzo 2001, al n. 2: “L’utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l’osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati”. La digitalizzazione risponde altresì alle indicazioni del già citato art.27 del “Regolamento”.

4)– La trascrizione[2] su database indicizzato degli indici[3] dei vari registri, di cui al punto 3. Le trascrizioni rimangono tuttavia riservate, in ottemperanza alle leggi dello Stato e della CEI riguardanti il trattamento dei dati personali, e saranno gestite, per scopi di ricerca storica, sempre in base a tali disposizioni. Del resto, oltre il citato “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici”, anche il Codice di Diritto Canonico al can. 220  regola il diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza. Infine il documento CEI “Archivi e diritto alla buona fama e alla riservatezza” del 20 ottobre 1999, all’art. 3 §2 stabilisce: “L’accesso ai dati informatici deve essere tutelato, oltre che dalla sicurezza del luogo, da una chiave informatica di accesso conservata dal responsabile e periodicamente mutata; tale chiave di accesso deve essere custodita, in busta sigillata, nell’archivio del soggetto proprietario dell’archivio”.

5)– Deposito presso l’Archivio Diocesano di Vicenza dell’originale dei supporti informatici, di cui ai punti 3 e 4. Una copia, infatti, viene consegnata alla parrocchia, ma, sempre in base al già citato art. 27 del “Regolamento degli archivi ecclesiastici” del 5 novembre 1997, schema-tipo proposto dalla CEI ai singoli vescovi, è opportuno creare una banca dati informatica a livello diocesano. L’A.R.S.A.S., da parte sua, dal momento in cui consegna alla Diocesi il prodotto finale del materiale digitalizzato, non trattiene nessuna copia, in ottemperanza al diritto di proprietà già citato.


 

[1]Riproduzione fotografica digitale completa di tutte le pagine dei libri e la loro pubblicazione su supporti informatici.

[2]Per trascrizione si intende la digitalizzazione delle registrazioni presenti nei registri su supporti informatici.

[3]Si trascrivono le informazioni essenziali presenti nelle singole registrazioni ed il collegamento alla fotografia