Statuto

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ART. 11   (L’Assemblea)

L’assemblea è composta da tutti gli associati dell’associazione ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 12   (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell’Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • ratifica l’ammissione e l'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13   (Convocazione)

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

ART. 14   (Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri  non hanno diritto di voto.

ART. 15   (Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di metà più uno  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati

ART. 16   (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 5 membri eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 5 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell’associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • Amministra l’associazione;
  • Attua le deliberazioni dell’assemblea;
  • Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  • Predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
  • Disciplina e delibera l’ammissione e l’esclusione degli associati
  • Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  • il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza