Statuto

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 ART. 6   (Ammissione)

Sono associati dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle 

L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.

L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7   (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8   (Qualità di volontario)

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9   (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10   (Gli organi sociali)

Sono organi dell’associazione:

  • Assemblea degli Associati
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.