ART. 6 (Ammissione)
Sono associati dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)
Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 8 (Qualità di volontario)
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 10 (Gli organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
Tutte le cariche sociali sono gratuite.