Statuto

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ARSAS ODV - Associazione Recupero Salvaguardia Archivi Storici

Statuto adeguato al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in data 15.04.2019

ART. 1   (Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: <<ARSAS ODV - Associazione Recupero Salvaguardia Archivi Storici>> assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’associazione ha sede legale in via Torri n. 7 nel comune di Arcugnano (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2   (Statuto)

L’associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3   (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della associazione stessa.

ART. 4   (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5   (Finalità e Attività)

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio culturale e storico della comunità.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017:

lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in attività di:

  • a) recupero e salvaguardia degli archivi storici di archivi storici di parrocchie, di comuni, di altri enti locali e di privati, mediante procedure di censimento con descrizioni dettagliate, trascrizioni, studi e pubblicazioni;
  • b) la digitalizzazione e la trascrizione su formati informatici dei dati al fine di rendere tutti gli archivi consultabili ed accessibili anche attraverso il supporto informatico da parte di studiosi, ricercatori e privati cittadini.

Per poter raggiungere gli obiettivi, di cui alle lettere a) e b) l’associazione potrà anche curare la preparazione dei propri associati e non alla conservazione e/o tutela degli archivi nonché alla trascrizione dei dati al fine della creazione di banche dati uniformi secondo una metodologia comune standard. Inoltre per il conseguimento delle finalità statutarie l’associazione potrà promuovere collegamenti o collaborazioni con altre associazioni e/o gruppi che operano nell’ambito del recupero e della valorizzazione del patrimonio storico culturale del territorio nazionale. 

Per l’attività di interesse generale prestata l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L’associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.